In alcuni casi la Corte dei Conti ha statuito che la violazione da parte del medico del dovere di informazione al paziente e di acquisirne il consenso conferisce, con consolidato riferimento all’ambito civilistico, carattere di illiceità all’atto sanitario, a prescindere dalla sua conformità o meno alle leges artis, vista la lesione del duplice diritto costituzionale all’autodeterminazione e alla salute. L’opus del sanitario che non presta una valida informazione è riconducibile al paradigma dell’art. 2236 c.c. Tale omissione deve ritenersi caratterizzata da colpa grave e, come tale, sanzionabile dalla magistratura contabile (Corte dei conti, Sez. giur. Sicilia, n. 828/2010)".