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Il consenso informato: non abbassare la guardia

Il consenso del paziente ad interventi e trattamenti non urgenti torna a far parlare di sé nella giurisprudenza non solo penale ma anche della Corte dei Conti, quando tratta di responsabilità medica.
Val la pena rammentare i requisiti di validità:
1) deve essere dato prima del trattamento terapeutico;
2) deve essere manifestato esplicitamente al sanitario che procede o membro dell'equipe;
3) deve provenire da persona che ha la disponibilità del diritto (maggiore di età, capacità giuridica);
4) deve essere dato liberamente e immune da errori;
5) può essere sempre revocato;
6) deve essere richiesto per ogni trattamento (limitato ad un tipo di trattamento e non ad uno diverso) ;
7) deve essere preceduto da informazioni chiare e comprensibili sulla malattia, sulle indicazioni terapeutiche, necessità di esami diagnostici se invasivi, caratteristiche della prestazione, tutto in rapporto alla capacità di apprendimento del paziente;
8) la persona che deve dare il consenso deve essere messa a conoscenza dell'indicazione chirurgica o necessità e di eventuali alternative diagnostiche o terapeutiche;
9) la persona che deve dare il consenso deve essere messa a conoscenza dei rischi connessi all'intervento e percentuale di incidenza, nonché sui rischi connessi alla mancata effettuazione della prestazione;
10) la persona che deve dare il consenso deve essere informata sulla capacità della struttura sanitaria ad intervenire in caso di manifestazione del rischio temuto;
11) la prova dell'avvenuto consenso scritto deve entrare a far parte della cartella clinica.