Nei processi di responsabilità medica vengono spesso alla ribalta i concetti di "urgenza" ed emergenza, contrassegnati dall'importanza del fattore tempo, protagonista del destino del paziente. La L. 219/2017 (sul consenso informato) sancisce all'art. 1 c. 7 che "nelle situazioni di emergenza o di urgenza il medico e i componenti dell'equipe sanitaria assicurano le cure necessarie nel rispetto della volontà del paziente ove le sue condizioni cliniche e le circostanze consentano di recepirla". Con riferimento alla situazione di "urgenza" notiamo subito che troppo spesso in ambito giuridico essa è equiparata all'emergenza, differentemente da quanto ritenuto dalla scienza medica.
L'urgenza viene in genere intesa come modalità d'insorgenza di una problematica clinica grave, repentina, che richiede decisioni ed interventi immediati e non procrastinabili, spesso salvavita.
In ambito giudiziario è ricollegata alla possibilità d'invocare l'applicazione dell'art. 54 cp, quale scriminante, che recita: "non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri da un pericolo attuale di danno alla persona, da lui non volontariamente causato né altrimenti evitabile sempre che vi sia proporzione tra fatto e pericolo.