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Responsabilità in sanità: perchè l'ATP e la mediazione non funzionano?

La legge 24/2017 (Gelli) ha previsto che prima di citare nel giudizio civile il medico (e/o la struttura) debba esperirsi l'ATP o la mediazione.
L'ATP è una CTU (perizia) in sede stragiudiziale con l'intervento del Giudice e delle parti.
Il paziente e gli eredi in genere si rivolgono alla struttura, che si difende con il suo legale ed il suo consulente, dandone informativa al medico. Quando la CTU (perizia) è sfavorevole, spesso l'azienda risarcisce transattivamente il paziente e invia gli atti alla Corte dei Conti per recuperare le somme, ponendo il risarcimento erogato a carico del medico, contro cui si istaura il giudizio contabile (per danno erariale e colpa grave). In difetto il paziente adisce il giudice civile. Nell'ATP
è stata prevista la presenza in contraddittorio di tutte le parti, inclusa l'assicurazione, ma la mancata emissione del decreto attuativo non incoraggia la necessaria presenza della compagnia assicurativa.
La procedura è costosa e senza copertura delle spese sostenute dal medico, che pertanto non partecipa "ad adiuvandum" ma solo se espressamente citato assieme alla struttura, dovendo sostenere in proprio i costi dell'avvocato e del consulente. Inoltre gli esperti nominati dal Giudice che svolgono le operazioni peritali, dovrebbero avere competenze di "conciliatori" per tentare una definizione bonaria della controversia. Tali competenze mancano e l'avvicinamento fruttuoso delle parti avversarie risulta raro e difficile.
Del pari non è risolutiva la mediazione che in ambito sanitario nella maggioranza dei casi si conclude con esito negativo perchè le parti si incontrano in presenza dei loro legali ma senza i rispettivi consulenti tecnici, nè esame della documentazione clinica. Trattandosi di controversie basate su prove tecniche, il fallimento dell'incontro è assicurato e il verbale negativo è solo lo step burocratico per procedere alla citazione civile, spesso già preparata dal legale del paziente asseritamente leso.