Si annuncia da più parti di voler “riformare” la Legge 24/2017 /Gelli-Bianco). Il contenuto di molti articoli di questa legge va senz'altro difeso e non toccato, perchè si rischierebbe di tornare al medio evo giuridico.
Sicuramente di gran pregio sono gli artt. 1 – 2 – 3 che hanno introdotto un sistema nazionale di monitoraggio e prevenzione del rischio sanitario, l'art. 5 che ha riconosciuto formalmente (normativamente) il ruolo delle Società Scientifiche (iscritte nell'apposito elenco presso il Ministero) quali erogatori ufficiali delle LG, nonché ha formalizzato il parametro oggettivo dell'osservanza alle LG e buone pratiche per la valutazione della correttezza della condotta medica, senza che detta osservanza limiti l'autonomia professionale del sanitario; l'art. 13 che impone alle strutture di comunicare ai sanitari se i pazienti iniziano azioni legali e se intendono risarcirli stragiudizialmente; l'art. 16 che impedisce al Giudice di acquisire i risultati degli audit e attività di gestione del rischio clinico e l'art. 15 sui CT e periti nei processi di responsabilità sanitaria che prevede oltre il medico legale, lo specialista.