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Le garanzie vanno sempre difese!

Il 9. 5. us il giudice monocratico del Tribunale penale di Roma in un processo nei confronti di un chirurgo ha accolto l'eccezione della difesa in ordine alla nullità della consulenza tecnica del PM per omesso avviso agli indagati dell'accertamento tecnico irripetibile ex art. 359 cpp, sebbene gli autori del reato fossero già identificabili sia nella denuncia querela sporta, sia nella cartella clinica sequestrata. Va osservato che si tratta di una nullità di ordine generale a regime intermedio e come tale va eccepita prima della sentenza di primo grado in relazione all'omesso avviso agli indagati (art. 360 cpp). Nella denuncia le parti offese indirizzavano le loro doglianze contro i medici "che ebbero in cura e che operarono" il loro congiunto deceduto, tuttavia il PM iscriveva contro ignoti per il reato di omicidio colposo, procedendo ad acquisire la documentazione clinica presso la struttura sanitaria.