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Riflettori sul consenso: la capacità plurioffensiva dell'omessa informativa al paziente

Il tema del consenso informato al paziente continua ad essere attenzionato dalla Corte dei Conti.
Si è avuto modo di ricordare che dalla sentenza Cassazione Sez. Unite "Giulini" (n. 2437/2008) la valutazione della condotta del medico omissiva o commissiva, sotto il profilo penale non ammette un diverso apprezzamento o una modifica del titolo di reato a seconda che la prestazione sia stata realizzata con o in assenza del consenso del paziente.
Anche le pronunce più recenti (Cass. pen. 21537/2015; Cass. pen. 16678/2016) hanno ribadito che si resta sempre nell'ambito delle ipotesi colpose e non dolose differentemente da ciò che aveva affermato una severa ed ingiusta giurisprudenza degli anni novanta.
E' rimasto costante tuttavia l'orientamento dottrinario e giurisprudenziale secondo cui l'attività medica senza consenso offende il bene giuridico della libertà morale e autodeterminazione della persona sulla propria salute e sul proprio corpo.