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Corte dei Conti e onere della prova

Il processo alla Corte dei Conti nei confronti dei chirurghi si apre ogni volta che l'azienda paga il risarcimento del danno al paziente o ai suoi eredi in via stragiudiziale o a seguito di una condanna. La Corte investita dell'indagine (innanzi al PM) e/o del giudizio (davanti al Collegio, sezione giurisdizionale regionale) procede alla statuizione sulla sussistenza o meno della "colpa grave" e danno erariale.
Pare opportuno richiamare l'attenzione su alcuni significativi orientamenti espressi dai vari PM e dai vari Collegi della Corte dei Conti nelle regioni d'Italia.
1) Innanzitutto la Corte dei Conti costantemente rileva che nel giudizio per danno erariale ai fini dell'accertamento del nesso causale tra illecito e danno, non vige la regola tipica del procedimento penale della prova "oltre il ragionevole dubbio", ma quella civilistica e meno favorevole al medico, della preponderanza dell'evidenza "del piĆ¹ probabile che non".