La L. 24/2017, con la previsione ex art. 13 ha voluto stabilire a carico delle aziende un obbligo di trasparenza, comunicazione e collaborazione con il personale medico e sanitario che presta attività al suo interno. Le strutture devono comunicare agli esercenti la professione sanitaria la chiamata in giudizio promossa dal danneggiato, lettera di richiesta danni, avvio del procedimento di mediazione o ricorso ex art. 696 bis (consulenza tecnica preventiva) o l'avvio di trattative stragiudiziali, con invito a prendere parte, restando preclusa la rivalsa per tardività o incompleta comunicazione.
La previsione ha voluto ovviare alla dannosa prassi di aziende che non difendendosi adeguatamente in giudizio o concludendo contenziosi in via bonaria transattiva sulla base di una unilaterale valutazione e decisione, richiedevano le somme erogate a professionisti che non erano mai stati messi in grado di difendersi e apportare prove (anche tecniche) a discarico, essendo rimasti all'oscuro di un contenzioso o una trattativa stragiudiziale tra azienda e paziente seppur coinvolgente la posizione del sanitario, suscettibile di conseguenze economiche anche gravi a suo carico.