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La colpa grave in sede penale e civile

Dagli anni '70 si è sentita l'esigenza di delimitare l'aerea di operatività della "colpa grave", circoscrivendola al riferimento a casi di "particolari difficoltà tecniche". Un intervento o trattamento caratterizzati da "particolari difficoltà tecniche", avrebbero potuto giustificare una diversa valutazione della gravità dell'imperizia in ambito sanitario davanti al giudice civile per applicazione dell'art. 2236 cc. Nel frattempo nel campo penale il criterio della "colpa grave" veniva ancorato a due limiti: innanzitutto le speciali difficoltà della prestazione da eseguire, escludendo le operazioni di routine o comunque non comportanti abilità fuori del comune ed inoltre includendo la sola colpa per "imperizia", lasciando escluse la colpa per "negligenza" ed "imprudenza", perchè innanzi a prestazioni di particolare complessità tecnica è richiesta maggiore diligenza e prudenza quindi il vaglio del giudice non è più indulgente ma più severo. La mancanza di applicazione nell'accertamento penalistico, al criterio di cui all'art. 2236 cc, circoscritto al solo ambito civilistico, portava alla paradossale situazione per la quale un medico poteva essere ritenuto responsabile in sede penale rispetto ad un fatto ritenuto lecito o comunque non rilevante o non punibile in sede civile.