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La necessità di coniugare scienza medica e scienza giuridica nei processi di medical malpractice

L'Unione Europea da tempo conosce la tecnica del "ravvicinamento" delle legislazioni e delle prassi (degli Stati membri) o nei casi più fortunati dell' "armonizzazione" o perfino dell' "unificazione".
Quando si tratta di discutere della responsabilità sanitaria si nota spesso come la scienza giuridica e la scienza medica parlino linguaggi diversi e a volte si riferiscono a concetti e categorie presenti in una ma non nell'altra disciplina. Occorrerebbe un "ravvicinamento" o un armonizzazione trovando dei comuni denominatori,
Un concetto paradigmatico è quello di "complicanza", che per i professionisti della salute indica un percorso terapeutico infausto (irreversibile o suscettibile di correzione e risoluzione) non addebitabile ad un errore censurabile e quindi che escluderebbe la colpa professionale e che spesso è noto in letteratura medica. Si riscontra quando il medico è chiamato suo malgrado e con grande impegno ad affrontare e/o scongiurare situazioni spesso non prevedibili o perfino di emergenza.
In ambito giuridico in caso di evento avverso, il magistrato, l'avvocato o il medico legale constatando conseguenze sul paziente, si riferiscono invece a danno che può integrare "lesioni" (colpose) o morte del paziente che può far ravvisare l'ipotesi di "omicidio" (colposo).
In ambito giuridico le conseguenze sul paziente di un atto medico (terapia o intervento) vengono indagate e/o giudicate in relazione alla sussistenza o meno di un errore per colpa e un rapporto causale tra la condotta errata del sanitario e il danno al paziente. Il concetto di "complicanza" incolpevole non è in genere oggetto di indagine nè di quesito posto dal PM o dal Giudice ai suoi esperti.