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LE LINEE GUIDA E IL GRADO DELLA COLPA MEDICA

Con la legge Balduzzi in modo un pò confuso e con la legge Gelli in maniera chiara e puntuale, le linee guida hanno assunto un ruolo "ufficiale" normativamente. Ci si riferisce a quelle emesse dagli erogatori ufficiali, tra cui le Società Scientifiche iscritte nel Registro ministeriale.
La valutazione del rispetto delle linee guida e delle buone pratiche, unitamente al grado della colpa, costituiscono il campo di indagine per stabilire la responsabilità del medico in ambito penale e ancor più presso la Corte dei Conti.
Nell'interessante sentenza n. 18347/2021 la Suprema Corte ha passato in rassegna gli elementi di riferimento per la valutazione del grado della colpa. Poichè il concetto non ha omogeneità di vedute e non è unitario, i parametri specifici per la valutazione risultano particolarmente importanti, atteso che fino ad ora la giurisprudenza sulla "colpa grave" è stata sviluppata piuttosto dalla Corte dei Conti.
A proposito della divergenza tra la condotta concretamente tenuta nello specifico caso di "quel" paziente e quella che era da attendersi perchè coerente con le LG e con la condotta che sarebbe stata adottata dall'"agente modello", va notato che nel determinare la misura della censura, contano le specifiche condizioni del soggetto agente ed il suo grado di specializzazione, oltre alla situazione organizzativa in cui il professionista si è trovato ad operare.
Quando si può delineare la "colpa grave" dell'esercente l'attività sanitaria?