In materia di responsabilità sanitaria, la domanda di risarcimento danni del paziente al giudice civile deve essere preceduta dalla proposizione del "ricorso per consulenza tecnica preventiva" (ex art. 696-bis del codice di procedura civile) oppure, in via alternativa, da una domanda di mediazione (ex art. 5 comma 1-bis del decreto legislativo n. 28 del 2010). Solo dopo aver instaurato uno di questi due procedimenti da parte del paziente o eredi è possibile per il giudice entrare nel "merito" della domanda di risarcimento dei danni derivanti da responsabilità professionale sanitaria. Di recente, accanto alle varie pronunce, si è espresso sulla questione il Tribunale di Milano (sent. n. 97/2023) ribadendo che i due provvedimenti hanno carattere alternativo e sono propedeutici all'esame della domanda giudiziale.