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Responsabilità sanitaria: consulenza tecnica preventiva, o mediazione in ambito civile; accertamenti tecnici urgenti ed irripetibili in sede penale.

In materia di responsabilità sanitaria, la domanda di risarcimento danni del paziente al giudice civile deve essere preceduta dalla proposizione del "ricorso per consulenza tecnica preventiva" (ex art. 696-bis del codice di procedura civile) oppure, in via alternativa, da una domanda di mediazione (ex art. 5 comma 1-bis del decreto legislativo n. 28 del 2010). Solo dopo aver instaurato uno di questi due procedimenti da parte del paziente o eredi è possibile per il giudice entrare nel "merito" della domanda di risarcimento dei danni derivanti da responsabilità professionale sanitaria. Di recente, accanto alle varie pronunce, si è espresso sulla questione il Tribunale di Milano (sent. n. 97/2023) ribadendo che i due provvedimenti hanno carattere alternativo e sono propedeutici all'esame della domanda giudiziale.