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La valutazione dell'errore del chirurgo: la gravità della colpa

La “gravità” o il grado della colpa in ambito penale rileva solo sotto il profilo sanzionatorio, ossia con l'eventuale irrogazione di una pena più o meno onerosa in caso sia dimostrata la responsabilità (penale) e sia inflitta una condanna (art. 133 cp).
La gravità della colpa non rileva in alcun caso per determinare la stessa sussistenza dell'elemento psicologico del reato. Il minor grado di colpa cioè non può aver efficacia scriminante.
Diversamente avviene davanti al Giudice civile e alla Corte dei Conti.
Il carattere colposo della condotta del sanitario, quando l'addebito sia mosso sotto il profilo dell' “imperizia”, deve essere valutato nel ristretto ambito della “colpa grave”, stabilito dall'art. 2236 c.c. La gravità è ravvisabile soltanto quando il comportamento del medico sia incompatibile con il livello minimo di cultura e di esperienza indispensabile per l'esercizio della professione sanitaria. La colpa professionale, qualora venga contestata invece sotto l'aspetto dell' “imprudenza” o della “negligenza”, va determinata invece secondo i normali criteri di comune applicazione.